Glossary entry (derived from question below)
Spagnolo term or phrase:
constituir en mora
Italiano translation:
costituzione in mora
Added to glossary by
Maria Clara Canzani
Mar 3, 2011 17:01
14 yrs ago
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Spagnolo term
constituir en mora
Da Spagnolo a Italiano
Legale/Brevetti
Legale (generale)
.. cuando mi parte ya lo había constituido en mora...
No tengo más contexto. Gracias!
No tengo más contexto. Gracias!
Proposed translations
(Italiano)
5 +4 | costituzione in mora |
Adina Lazar
![]() |
4 | mettere in mora/messa in mora |
Feli Pérez Trigueros
![]() |
Proposed translations
+4
10 min
Selected
costituzione in mora
”Che significa "costituzione in mora" del debitore?
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
l'obbligazione deriva da fatto illecito;
il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.”
(http://www.studiolegale-online.net/recupero_crediti_02.php)
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Note added at 18 min (2011-03-03 17:20:20 GMT)
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"Costituzione in mora [atto di] (d. civ.)
È l'intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:
— se il debito è pagabile presso il debitore;
— quando manchi il termine per l'adempimento ed il creditore non l'abbia fatto fissare dal giudice.
La (—) non occorre invece:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
— quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.
Poiché l'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219 c.c., per la (—) del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua volontà. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l'inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta."
(http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionari...
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Note added at 23 min (2011-03-03 17:25:10 GMT)
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"Vediamo quindi a quali condizioni si può parlare correttamente di mora del debitore.
Il debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.)
1. quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona)
2. quando senza che sia necessaria alcuna intimazione (mora ex re):
a) il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito
b) il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere
c) quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del debitore"
(http://www.dirittoprivatoinrete.it/la_mora_del_debitore.htm)
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
l'obbligazione deriva da fatto illecito;
il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.”
(http://www.studiolegale-online.net/recupero_crediti_02.php)
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Note added at 18 min (2011-03-03 17:20:20 GMT)
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"Costituzione in mora [atto di] (d. civ.)
È l'intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:
— se il debito è pagabile presso il debitore;
— quando manchi il termine per l'adempimento ed il creditore non l'abbia fatto fissare dal giudice.
La (—) non occorre invece:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
— quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.
Poiché l'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219 c.c., per la (—) del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua volontà. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l'inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta."
(http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionari...
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Note added at 23 min (2011-03-03 17:25:10 GMT)
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"Vediamo quindi a quali condizioni si può parlare correttamente di mora del debitore.
Il debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.)
1. quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona)
2. quando senza che sia necessaria alcuna intimazione (mora ex re):
a) il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito
b) il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere
c) quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del debitore"
(http://www.dirittoprivatoinrete.it/la_mora_del_debitore.htm)
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Comment: "Grazie mille!!"
18 ore
mettere in mora/messa in mora
mora
s.f.
1 DIR Indugio, ritardo nel soddisfare un'obbligazione
‖ Essere, cadere in mora, in ritardo nel soddisfacimento di un obbligo
‖ Interessi di mora, quelli maturati nel periodo di ritardato pagamento
‖ Mettere in mora qualcuno, intimargli un termine per l'adempimento dell'obbligazione
‖ Mora del creditore, rifiuto illegittimo da parte di un creditore di ricevere una somma dovutagli dal debitore offertagli secondo i modi legali
‖ Pagare la mora, pagare gli interessi maturati per il ritardato pagamento
s.f.
1 DIR Indugio, ritardo nel soddisfare un'obbligazione
‖ Essere, cadere in mora, in ritardo nel soddisfacimento di un obbligo
‖ Interessi di mora, quelli maturati nel periodo di ritardato pagamento
‖ Mettere in mora qualcuno, intimargli un termine per l'adempimento dell'obbligazione
‖ Mora del creditore, rifiuto illegittimo da parte di un creditore di ricevere una somma dovutagli dal debitore offertagli secondo i modi legali
‖ Pagare la mora, pagare gli interessi maturati per il ritardato pagamento
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