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Traduzioni di prova presentate: 3
Da Inglese a Rumeno: Romania country brand advertorials for travel magazines General field: Arte/Letteratura Detailed field: Pubblicità/Pubbliche relazioni
Testo originale - Inglese http://elenanegrescu.blogspot.ro/
Da Italiano a Rumeno: Articles of Association General field: Legale/Brevetti Detailed field: Affari/Commercio (generale)
Testo originale - Italiano CONFINDUSTRIA
STATUTO
approvato dall’Assemblea straordinaria del 12 dicembre 2002
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INDICE
Titolo I - Il sistema della rappresentanza dell’industria
Art. 1 – Confind ustria pag.4
Art. 2 – Le componenti del sistema della rappresentanza pag.4
Art. 3 – Scopi della Confederazione pag.4
Titolo II - Le Associazioni costituenti e le altre componenti del sistema
Art. 4 – Soci di Confindustria e imprese aderenti al sistema pag.6
Art. 5 – Soci effettivi, requisiti di appartenenza pag.6
Art. 6 – Inquadramento delle imprese pag.8
Art. 7 – Ruoli e prestazioni pag.8
Art. 8 – Ammissione. Durata del rapporto associativo pag.9
Art. 9 – Confindustrie regionali pag.10
Art. 10 – Rappresentanza di categoria pag.11
Art. 11 – Diritti e obblighi pag.12
Art. 12 – Assetto contributivo del sistema pag.12
Art. 13 - Contributo confederale pag.13
Art. 14 – Sanzioni pag.13
Art. 15 – Cessazione della condizione di socio pag.14
Titolo III – L’organizzazione della Confederazione
Art. 16 – Elencazione degli organi pag.15
Art. 17 – L’Assemblea pag.15
Art. 18 – Riunioni dell’Assemblea pag.16
Art. 19 – Convocazione dell’Assemblea pag.16
Art. 20 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea pag.16
Art. 21 – Presidente, Segretario dell’Assemblea e verbale pag.17
Art. 22 – Attribuzioni dell’Assemblea pag.17
Art. 23 – Giunta pag.17
Art. 24 – Durata della Giunta pag.18
Art. 25 – Riunioni della Giunta pag.19
Art. 26 – Deliberazioni della Giunta pag.19
Art. 27 – Attribuzioni della Giunta pag.20
Art. 28 – Consiglio direttivo pag.20
Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio direttivo pag.22
Art. 30 – Presidente pag.22
Art. 31 – Vice Presidenti pag.23
Art. 32 – Comitato di Presidenza pag.24
Art. 33 – Comitati tecnici pag.24
Art. 34 – Commissione di designazione pag.25
Art. 35 – Consulta dei Presidenti pag.25
Art. 36 – Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali pag.26
Art. 37 – Centro Studi pag.26
Art. 38 – Direttore Generale pag.27
Art. 39 – Consiglio Centrale e Comitato di Presidenza per la Piccola industria pag.27
Art. 40 – Commissione nazionale e Comitato centrale per il Mezzogiorno pag.28
Art. 41 – Consiglio nazionale e Consiglio centrale dei Giovani imprenditori
dell’industria pag.29
Art. 42 – Probiviri pag.30
Art. 43 – Collegio dei revisori contabili pag.32
Art. 44 – Disposizioni generali sulle cariche pag.32
3
Titolo IV – Il fondo comune, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
Art. 45 – Fondo comune pag.33
Art. 46 – Bilancio preventivo pag.33
Art. 47 – Bilancio consuntivo pag.33
Titolo V – Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Confederazione
Art. 48 – Modifiche statutarie pag.34
Art. 49 – Scioglimento della Confederazione pag.34
Norme transitorie e di attuazione pag.35
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TITOLO I - IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DELL’INDUSTRIA
Art. 1 – Confindustria
E’ costituita con sede in Roma la Confederazione generale dell’industria italiana, in forma
abbreviata Confindustria.
Art. 2 – Le componenti del sistema della rappresentanza
La Confindustria, insieme alle Associazioni territoriali, alle Associazioni nazionali di
categoria, alle Confindustrie regionali ed alle Federazioni nazionali di settore, costituisce il
sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi con
organizzazione industriale e che condividono i valori del mercato e della concorrenza nei
quali si riconoscono.
Le imprese associate finanziano Confindustria e le altre componenti del sistema alle quali
partecipano direttamente o indirettamente, secondo le modalità previste dai rispettivi
statuti.
Le imprese associate hanno il diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di
servizio erogate dal complesso delle componenti del sistema, a tutti i livelli di
interlocuzione istituzionale e per tutti gli interessi rappresentati.
Art. 3 – Scopi della Confederazione
Nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema e delle competenze attribuite a
ciascuna, la Confederazione ha per scopi:
a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e
civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società
in sviluppo;
b) di rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore della produzione di
beni e/o servizi con organizzazione industriale nella sua evoluzione culturale,
economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed
internazionali;
c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche,
sociali e culturali del Paese e dell’Unione Europea – e con similari o sinergiche
istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e forme di collaborazione
che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
d) di svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le seguenti funzioni:
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1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su
temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o
internazionale;
promuovere l’adozione delle politiche economiche e industriali e processi di
ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto
competitivo al sistema produttivo nazionale;
nell’ambito di tali iniziative, organizzare Assise generali delle imprese aderenti al
sistema, nel corso delle quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più
attuale e rilevante importanza;
2. tutelare le attività delle imprese aderenti al sistema sul piano economico e
sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale
che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti
una o più categorie; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli
imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema, sia in
sede nazionale che comunitaria, e all’ordinato evolversi dei rapporti associativi
nazionali ed internazionali;
4. provvedere all’informazione, all’assistenza ed alla consulenza agli associati
relativamente ai problemi generali dell’imprenditorialità e delle imprese.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, la Confederazione a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
§ istituisce un Registro delle imprese associate, che certifica ufficialmente e ad ogni
effetto organizzativo l’appartenenza di ciascuna impresa al sistema e il suo
inquadramento in esso;
§ assicura una rappresentanza unitaria e coordinata del sistema presso l’Unione
Europea, con obiettivi di sviluppo di sinergie e di ottimizzazione nelle a ttività esterne;
§ può aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi;
§ realizza una scuola di sistema;
§ può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
§ può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di
interesse tra le componenti, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò
preposti.
La Confederazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i
propri comportamenti al Codice etico e alla Carta dei valori associativi.
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TITOLO II - LE ASSOCIAZIONI COSTITUENTI E LE ALTRE COMPONENTI DEL
SISTEMA
Art. 4 – Soci di Confindustria e imprese aderenti al sistema
Sono soci effettivi e diretti di Confindustria le Associazioni territoriali, le Associazioni
nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore composte da Associazioni non
direttamente aderenti a Confindustria.
Le Associazioni territoriali inquadrano come soci effettivi le imprese di cui all’art. 2,
operanti in un determinato ambito territoriale, quale che sia l’attività svolta.
Le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore di cui al I
comma inquadrano, con ambito di competenza su tutto il territorio nazionale e come soci
effettivi, le imprese di cui all’art. 2, ma che esercitano attività omogenee.
Tra i soci effettivi delle organizzazioni di cui ai precedenti commi rientrano anche le
imprese che operano nell’ambito di settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui
capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il
soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli
organi di gestione, in tutto o in parte.
Al complesso delle imprese di cui al precedente comma, che abbiano aderito al sistema
confederale dopo l’entrata in vigore del presente statuto, non può essere attribuito più del
10% del totale dei voti assembleari dell’Associazione cui aderiscono.
Alla Confederazione possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati e secondo i criteri
previsti dallo specifico regolamento, associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese,
enti e altre istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi
specifici non riconducibili ad un determinato settore produttivo, ma che siano caratterizzati
da elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli
rappresentati dai soci effettivi.
Possono essere soci aggregati di Confindustria anche le Associazioni eventualmente
costituite da imprese italiane localizzate all’estero.
E’ facoltà dei soci effettivi di Confindustria prevedere l’adesione di soci aggregati, con gli
stessi elementi di cui ai precedenti commi, purché non ne risultino snaturate le
caratteristiche di rappresentanza istituzionale dell’Associazione.
I contenuti del rapporto associativo delle imprese aderenti al sistema ed i diritti ed i doveri
che ne discendono sono disciplinati dall’apposito regolamento confederale.
Art. 5 – Soci effettivi, requisiti di appartenenza
Per aderire alla Confederazione i soci effettivi debbono prevedere nei loro statuti:
§ scopi corrispondenti a quelli di cui all’art. 3 e l’impegno a perseguirli con indipendenza
e autonomia, nel rispetto delle norme e dei principi organizzativi generali;
7
§ adozione del Codice etico e della Carta dei valori associativi;
§ ambiti organizzativi, territoriali e merceologici, definiti rispetto a quelli delle altre
Associazioni e significativamente rappresentativi dell’universo associabile;
§ impegno ad assicurare prestazioni specifiche e diversificate in base al riparto delle
competenze previsto dall’apposito regolamento confederale, nel rispetto di quanto
previsto dal successivo art. 7;
§ struttura degli organi direttivi ed adozione di meccanismi di formazione e di
funzionamento coerenti con quelli previsti dall’apposito regolamento confederale;
§ adozione di un bilancio-tipo con relativo piano dei conti, secondo lo schema
predisposto da Confindustria e obbligo di revisione contabile del bilancio annuale,
come da apposito regolamento confederale;
§ elezione del Presidente con procedure conformi a quelle previste per l’elezione del
Presidente di Confindustria;
§ ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni associato
presente;
§ istituzione dei Probiviri con compiti e attribuzioni analoghe e raccordate con quelle
previste per i Probiviri confederali;
§ istituzione del Collegio dei Revisori contabili composto secondo i criteri di cui all’art. 43;
§ adozione del logo Confindustria nella denominazione dell’Associazione;
§ modalità di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti dall’apposito
regolamento confederale, ispirate agli obiettivi di cui al successivo art. 6;
§ sistemi elettivi idonei a dare adeguata rappresentanza alle imprese di vario tipo e
dimensione e tali da assicurare una ragionevole rotazione nelle cariche;
§ adozione necessaria e inderogabile dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti
l’elezione degli organi associativi;
§ inammissibilità della contemporanea iscrizione delle imprese associate ad altre
Associazioni costituite per analoghi scopi ed aderenti ad organizzazioni diverse dalla
Confindustria;
§ modifiche statutarie adottate con maggioranza qualificata.
Le Associazioni sono impegnate a trasmettere puntualmente a Confindustria i loro bilanci
consuntivi nonché tutti i dati conoscitivi necessari alla costituzione e all’aggiornamento del
Registro delle imprese associate di cui all’art. 3.
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Articolo 6 – Inquadramento delle imprese
Le imprese di cui all’art. 2, in base alla localizzazione e/o alle attività svolte, possono
appartenere al sistema confederale attraverso l’Associazione territoriale, la Federazione
nazionale di cui all’art. 4, I comma, o l’Associazione nazionale di categoria competenti
all’inquadramento ovvero realizzando la contemporanea adesione ai due tipi di
rappresentanza, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 sulla parità dell’onere del
finanziamento di Confindustria.
Confindustria e tutte le componenti del sistema perseguono l’obiettivo del completo
inquadramento, quale requisito per la coesione ed il consolidamento rappresentativo del
sistema stesso e quale condizione per assicurare piena equità negli obblighi associativi
delle imprese.
Per raggiungere questo obiettivo spetta a Confindustria predisporre, con apposito
regolamento, modelli-tipo diversificati di convenzioni organizzative di completo
inquadramento, con previsione dei contenuti del rapporto associativo e dei relativi diritti e
doveri delle imprese, nonché proporre e promuovere le singole convenzioni presso le
Associazioni interessate.
Per tutte le imprese che realizzino singolarmente il completo inquadramento dopo l’entrata
in vigore del presente statuto, tutte le delibere contributive annuali di Confindustria e delle
altre componenti del sistema, devono prevedere agevolazioni sugli importi rispettivamente
dovuti, per un periodo almeno triennale e nelle misure previste dal regolamento di cui al
precedente comma.
Per le Associazioni che avranno sottoscritto un numero significativo di convenzioni,
accrescendo il proprio grado di completo inquadramento e realizzando significativi risultati
di sviluppo associativo, la delibera di cui all’art. 13 deve prevedere meccanismi premianti,
con il riconoscimento di abbattimenti contributivi verso Confindustria.
Spetta all’apposito regolamento confederale definire i parametri di valutazione
dell’accrescimento del grado di completo inquadramento e dei risultati di sviluppo
associativo e le relative incidenze sul sistema incentivante di cui al precedente comma.
Il completo inquadramento dell’impresa rappresentata costituisce requisito indispensabile
per l’accesso alla carica di componente degli organi direttivi di Confindustria e dell’organo
ristretto delle organizzazioni confederate.
Articolo 7 – Ruoli e prestazioni
Le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate per realizzare gli scopi del sistema
sono disciplinate attribuendo a ciascuna componente il ruolo organizzativo di competenza
e la funzione di coordinamento dai quali derivano le relative prestazioni istituzionali.
Il ruolo organizzativo di competenza è definito applicando il criterio dell’interlocutore
istituzionale esterno in forza del quale la componente presente a quel livello decisionale
ha il diritto-dovere di assicurare alle imprese le relative prestazioni di rappresentanza e di
servizio, fatte salve ipotesi specifiche e particolari espressamente previste nell’apposito
regolamento.
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La funzione di coordinamento è attribuita a tutte le componenti del sistema per prestazioni
ed attività per le quali è necessario il concorso di più componenti nell’elaborare le posizioni
di rappresentanza e tutela esterna.
Spetta allo specifico regolamento confederale definire lo schema operativo delle
prestazioni di competenza di ciascuna componente ed individuare gli ambiti di
coordinamento necessario.
Il Collegio dei Probiviri verifica periodicamente il rispetto dello schema operativo di cui al
comma precedente e propone alla Giunta, in caso di accertata violazione, l’adozione delle
sanzioni di cui al successivo art. 14.
Le Associazioni territoriali e le Associazioni nazionali di categoria, le quali non siano in
grado singolarmente di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza,
realizzano adeguate forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi.
Analoghe forme possono essere realizzate tra le Confindustrie regionali di cui all’art. 9.
La Confederazione promuove e verifica tali soluzioni.
Art. 8 – Ammissione. Durata del rapporto associativo
L'Associazione territoriale o nazionale di categoria che chiede di essere ammessa alla
Confederazione in qualità di socio effettivo deve allegare alla domanda di ammissione
copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi
prescritti per l'inserimento delle imprese nel Registro di cui all'art. 3.
L'Associazione aderente notifica via via alla Confederazione le variazioni degli atti ed
elementi di cui al comma precedente.
Il Comitato tecnico per i problemi organizzativi provvede all’istruttoria della domanda di
ammissione e propone alla Giunta la relativa decisione.
Spetta alla Giunta verificare che non vengano a determinarsi segmentazioni nella
rappresentanza, con riferimento ad aree territoriali e/o settori merceologici già
rappresentati all’interno del sistema confederale.
La Giunta deve inoltre verificare le finalità associative nonché l’idoneità, sotto il profilo
organizzativo e finanziario, dell’Associazione richiedente a garantire le prestazioni
istituzionali di sua competenza all’interno del sistema confederale.
Avverso l'accoglimento della domanda, i soci effettivi hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri,
i quali possono chiedere alla Giunta il riesame della delibera.
In sede di ricorso può essere richiesto al Collegio dei Probiviri di dichiarare, in attesa del
giudizio definitivo, la immediata sospensione della delibera di accoglimento della domanda
di adesione. Nella richiesta vanno evidenziati i pregiudizi imminenti e irreparabili che ne
deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema organizzativo.
Il Collegio accoglie o respinge tale richiesta con provvedimento provvisorio motivato.
L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio
se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
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Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 48.
Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione
del secondo anno successivo.
Articolo 9 – Confindustrie regionali
Le Associazioni territoriali di ogni regione costituiscono necessariamente la Confindustria
regionale della quale sono tenute a garantire l’adeguato finanziamento secondo i criteri di
cui al successivo art. 12.
Alla Confindustria regionale spettano la rappresentanza e la tutela degli interessi delle
imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e
amministrativa della Regione nonché le relative attività di informazione destinate a tutte le
altre componenti del sistema.
Per le attività di consulenza ed assistenza trovano applicazione le disposizioni di cui all’VIII
comma del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento generale, ciascuna
Confindustria regionale può assumere l’assetto organizzativo e definire le modalità di
funzionamento più adatte alle caratteristiche dell’area territoriale di riferimento, tenendo
anche conto dei distretti industriali in essa eventualmente esistenti.
Gli statuti delle Confindustrie regionali sono sottoposti all’approvazione della Giunta
confederale che ne verifica l’adeguatezza delle soluzioni adottate per garantire efficacia
della rappresentanza, efficienza delle attività destinate alle imprese, sviluppo di sinergie
tra le componenti regionali, economicità complessiva e ottimizzazione delle risorse
impiegate.
Sono organi delle Confindustrie regionali la Giunta ed il Consiglio le cui attribuzioni e
modalità di formazione e funzionamento sono disciplinate dalle linee guida dell’apposito
regolamento confederale.
La Giunta regionale è l’organo destinato a garantire la più ampia ed adeguata
rappresentanza politica di tutte le componenti della Confindustria regionale mentre spetta
al Consiglio la conduzione politico-operativa della stessa, con incidenza ponderale
rapportata all’onere contributivo sostenuto.
Per garantire la necessaria integrazione tra le Confindustrie regionali ed il sistema della
rappresentanza di categoria di cui al successivo art. 10, nonché il relativo, più adeguato
finanziamento, le Federazioni nazionali di settore o le Associazioni nazionali di categoria
eventualmente non aderenti ad una Federazione sono reciprocamente impegnate a
concludere convenzioni di inquadramento collettivo con le Associazioni territoriali della
regione ovvero a definire contratti di servizio organizzativo di informativa, assistenza e
consulenza con le singole Confindustrie regionali, secondo modelli-tipo predisposti da
Confindustria.
Per l’attuazione operativa di quanto previsto dal precedente comma trovano applicazione
le disposizioni di cui all’apposito regolamento.
11
Le rappresentanze di categoria che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, già
dispongono di articolazioni territoriali, con compete nze particolari e profili associativi
propri, definiscono specifici accordi di collegamento organizzativo per realizzare il
necessario coordinamento della rappresentanza con le singole Confindustrie regionali,
concordando adeguate modalità di partecipazione alla vita associativa ed al finanziamento
delle stesse.
Per contribuire al miglior funzionamento delle Confindustrie regionali su tutto il territorio
nazionale, viene istituito un Fondo regionale di sistema che sarà costituito da una aliquota
delle entrate contributive del bilancio confederale in misura non inferiore al 2% e non
superiore al 5%, determinata ogni anno dall’Assemblea in sede di delibera contributiva. Gli
interventi del Fondo saranno determinati dal Consiglio direttivo, sulla base di un apposito
regolamento e dovranno contribuire, nelle aree industrialmente più deboli, a consentire
una soglia minima di risorse per ciascuna Confindustria ed eventualmente a sostenere
iniziative particolarmente rilevanti sul territorio.
Art. 10 – Rappresentanza di categoria
La rappresentanza di categoria del sistema è articolata su Associazioni nazionali di
categoria e Federazioni nazionali di settore.
Le singole Federazioni nazionali di settore sono necessariamente costituite dalle
Associazioni nazionali di categoria che siano affini per interessi e/o problemi economici,
tecnico-produttivi, sindacali e del lavoro, di mercato e promozionali.
La costituzione di una Federazione è approvata dalla Giunta confederale che provvede al
formale riconoscimento.
La stessa Giunta può riconoscere come Federazioni di settore singole Associazioni
nazionali di categoria composte, a loro volta, da Associazioni non direttamente aderenti a
Confindustria.
Per un medesimo settore può essere riconosciuta una sola Federazione.
Laddove l’ambito di rappresentanza di una Associazione nazionale di categoria non
dovesse rientrare in nessuna Federazione nazionale di settore, la Giunta confederale
approva il particolare stato organizzativo della stessa Associazione.
Possono aderire alle Federazioni nazionali di settore anche i soci aggregati e singole
Associazioni nazionali di categoria possono partecipare, pro quota, a più Federazioni.
La Giunta confederale, in sede di accoglimento delle domande di adesione di nuove
Associazioni nazionali di categoria deve indicare la Federazione nazionale alla quale
aderire.
Nel determinare la misura annuale dei contributi, la relativa delibera di cui all’art. 13
prevederà meccanismi premianti per le Associazioni nazionali di categoria che abbiano
costituito nell’anno precedente Federazioni nazionali di settore.
Sempre nella delibera contributiva annuale, saranno previste soluzioni specifiche per le
Federazioni già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente statuto e saranno
12
definiti meccanismi incentivanti particolari per gli anni successivi a quello della prima
costituzione di una nuova Federazione nazionale di settore.
Le Federazioni nazionali di settore esercitano, secondo le modalità previste dai relativi
statuti, la rappresentanza e la tutela degli interessi generali delle Associazioni nazionali di
categoria che le costituiscono ed assicurano le relative attività di informativa destinate a
tutte le altre componenti del sistema.
Esse realizzano sinergie atte a svolgere attività in comune e a contenere i costi associativi
complessivi.
Resta affidata ai singoli statuti la definizione dell’assetto federativo ritenuto più funzionale
alla realizzazione degli scopi della Federazione.
E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni nazionali di settore che, in
analogia con la Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali di cui all'art. 36,
può esprimere pareri non vincolanti per concorrere all'approfondimento di tematiche di
interesse intersettoriale. Per la convocazione e il funzionamento della Conferenza si
applicano le modalità previste dal medesimo art. 36.
Art. 11 – Diritti ed obblighi
I soci effettivi di Confindustria e le altre componenti del sistema hanno diritto a ricevere
tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate alla competenza
confederale.
Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa confederale esercitando l’elettorato
attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, e a
vedere attestata la loro appartenenza alla Confederazione.
Per i soci aggregati restano escluse le prestazioni di rappresentanza politica e di
assistenza e tutela diretta ed è a loro riconosciuto il solo diritto di elettorato attivo.
I soci effettivi ed aggregati e le altre componenti del sistema sono tenuti ad osservare il
presente statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice etico e la Carta dei valori associativi
nonché le deliberazioni assunte dagli organi confederali ai sensi dei successivi articoli.
Art. 12 – Assetto contributivo del sistema
Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività delle
diverse componenti cui aderiscono, direttamente o indirettamente.
Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi sono tenute ad istituire e a far osservare
alle imprese associate l’obbligo di cui al precedente comma.
Per i gruppi e le imprese multilocalizzate, il finanziamento delle diverse componenti
territoriali alle quali aderiscono le singole imprese o unità locali sarà improntato a criteri
volti ad armonizzare gli impegni contributivi delle imprese o unità stesse nei confronti di
tutte le componenti interessate, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
13
La quota relativa al finanziamento delle attività di Confindustria è ragguagliata ad un
importo per addetto uguale per tutte le imprese, siano esse aderenti al sistema territoriale
e a quello categoriale o ad uno solo dei due.
Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi provvedono a concordare con
Confindustria le metodologie di riscossione del contributo dovuto da parte delle imprese
inquadrate, segnalando i dati a Confindustria stessa per il tramite del Registro delle
imprese.
L’accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese ai sensi dei commi
precedenti avvengono sulla base di criteri di trasparenza.
Art. 13 – Contributo confederale
L’Associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione una quota di
ammissione "una tantum" fissata dalla Giunta.
Essa è inoltre tenuta alla riscossione e trasmissione a Confindustria del contributo annuo
versato dalle imprese, ai sensi dell’art. 12.
Tale contributo è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita su proposta della
Giunta dall’Assemblea ordinaria dell’anno precedente.
Le Associazioni aderenti in qualità di soci aggregati sono tenute a corrispondere alla
Confederazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla
Giunta.
Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Confederazione a norma dei commi
precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Alle Associazioni che non sono in regola con quanto previsto dall’art. 12 e dai commi
precedenti del presente articolo non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a
concorrere alla formazione della Giunta secondo l’art. 23. I loro rappresentanti non
possono ricoprire cariche confederali.
La constatazione dell’inadempienza avviene a cura della Giunta, di norma nella riunione
che precede l’Assemblea.
Art. 14 – Sanzioni
Le componenti confederate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal
presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto dell’Associazione a partecipare all’Assemblea confederale;
b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Confederazione;
c) sospensione dei rappresentanti delle Confindustrie regionali e delle Federazioni
nazionali di settore dalla Giunta e dagli altri organi rappresentativi confederali;
d) sospensione del diritto di effettuare le designazioni di cui all’art. 23 o di partecipare alle
stesse;
e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione;
f) esclusione di cui alla lettera e) dell’articolo successivo.
14
Le sanzioni di cui al primo comma verranno applicate, in alternativa o anche
cumulativamente, dalla Giunta in relazione alla gravità dell'inadempimento. Per
l'esclusione la Giunta si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri
presenti. In ogni caso è dato, nei trenta giorni successivi, ricorso ai Probiviri. Il ricorso non
ha effetto sospensivo.
Art. 15 – Cessazione della condizione di socio
La condizione di socio cessa:
a) per scioglimento dell’Associazione;
b) per disdetta del rapporto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 8;
c) per recesso, ai sensi dell’art. 48;
d) per il venir meno nell’Associazione aderente dei requisiti che ne avevano determinato
l’ammissione;
e) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave
inadempienza la violazione delle direttive confederali di cui al numero 2 della lettera d)
dell’art. 3.
L’accertamento e, per quanto riguarda le lettere d) ed e), le delibere di esclusione
competono alla Giunta, la quale si pronuncia col voto favorevole di almeno due terzi dei
membri presenti. E’ data facoltà, nei trenta giorni successivi, di ricorso ai Probiviri. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
Le modalità della cessazione della condizione di socio e gli effetti contributivi e di
inquadramento sulle imprese sono disciplinati dalle disposizioni di regolamento.
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TITOLO III - L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE
Art. 16 – Elencazione degli organi
Sono organi della Confederazione:
a) l’Assemblea;
b) la Giunta;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti;
f) i Probiviri;
g) il Collegio dei Revisori contabili.
Art. 17 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti.
Ogni Associazione territoriale e nazionale di categoria designa per ciascuna Assemblea
un numero massimo di otto delegati scelti fra i propri soci, i quali dispongono
congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del contributo confederale
annuo corrisposto per conto delle proprie imprese dall’Associazione.
Ai fini dell’assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:
§ fino all’ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
§ dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato
versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
§ da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante
volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione superiore
alla metà;
§ da 101 volte il contributo mini no e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti voti quante
volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla
metà;
§ oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo
maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.
La ripartizione dei voti fra i rappresentanti di ciascuna Associazione è stabilita di volta in
volta dall’Associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno
solo dei suoi delegati.
La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto. Più Associazioni possono
delegare le stesse persone; peraltro ad una stessa persona non possono essere date più
di tre deleghe.
All’Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio
direttivo e della Giunta, i Probiviri e i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto,
salvo non competa loro quali delegati delle Associazioni. All’Assemblea sono invitati ad
assistere anche i componenti degli altri organismi previsti dal presente statuto.
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I soci aggregati dispongono di un numero di voti rapportato al contributo annuo da essi
corrisposto alla Confederazione, attribuiti secondo la tabella di cui al III comma.
Art. 18 – Riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l’anno, in una data dal 1° marzo al 31
maggio; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano
richiesta tante Associazioni che dispongano complessivamente di almeno un quinto del
totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni.
I voti spettanti nell’Assemblea sono calcolati in base ai contributi pagati durante l’esercizio
precedente.
Per le Associazioni che aderiscano durante l’anno, i voti saranno inizialmente attribuiti
secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Art. 19 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dalla Giunta con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi
equivalenti spediti alle associate almeno trenta giorni prima della data dell’adunanza, con
l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli
argomenti da trattare.
In caso d’urgenza l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per
quanto all’art. 22, lett. e) ed f), può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri
mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.
Art. 20 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano
della metà più uno dei voti spettanti a tutte le associate.
Tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è
legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un
terzo dei voti spettanti a tutte le associate.
Qualora l’Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una
nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all’art. 19, I comma, è ridotto a dieci
giorni e l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai
delegati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli
astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma alle nomine
e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della
Confederazione si applicano i successivi artt. 48 e 49.
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Art. 21 – Presidente, Segretario dell’Assemblea e verbale
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal
più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.
All’inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da
segretario e designa due delegati quali scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario e dagli scrutatori.
Art. 22 – Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti fino ad un massimo di nove, di cui uno
per il Centro studi ed uno per i problemi del Mezzogiorno; l’approvazione degli indirizzi
generali e del programma di attività proposti dal Presidente ai sensi del III comma
dell’art. 30;
b) l’approvazione delle conseguenti determinazioni contributive di cui all’art. 13;
c) l’approvazione, su proposta della Giunta, del bilancio consuntivo annuale;
d) l’elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili secondo le norme che rispettivamente li
riguardano;
e) le modificazioni dello statuto;
f) lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori.
Art. 23 - Giunta
Fanno parte di diritto della Giunta gli ex Presidenti della Confederazione, il Presidente, i
Vice Presidenti e i componenti del Consiglio direttivo in carica.
Ne fanno parte, per un biennio, anche gli ex undici Vice Presidenti che non ne siano
membri ad altro titolo.
Il Presidente può nominare fino a cinque componenti tra persone che siano espressione
particolarmente significativa del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla
scadenza del Presidente stesso.
La Giunta è poi composta da:
a) le rappresentanze territoriali, costituite dai Presidenti delle Confindustrie regionali e per
il Trentino-Alto Adige, dai Presidenti delle Associazioni delle Province autonome di
Trento e Bolzano. Inoltre, le Confindustrie regionali e le due predette Associazioni
distintamente considerate le cui associate sommino 50.000 e non oltre 150.000
dipendenti nominano un ulteriore membro della Giunta; ne nominano due ove i
dipendenti siano più di 150.000 e non oltre 250.000; ne nominano tre ove i dipendenti
siano più di 250.000 e non oltre 350.000; ne nominano quattro ove i dipendenti siano
più di 350.000 e non oltre 450.000; ne nominano cinque ove i dipendenti siano più di
450.000 e non oltre 550.000; ne nominano sei ove i dipendenti siano oltre i 550.000;
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b) le rappresentanze di categoria, costituite dai Presidenti delle Federazioni nazionali di
settore e da membri aggiunti in numero tale da eguagliare complessivamente i membri
di cui alla lettera a). I membri aggiunti sono designati dalle Federazioni nazionali di
settore e dalle Associazioni nazionali di categoria non costituite in Federazione
nazionale in ragione del numero dei dipendenti delle imprese associate e secondo le
modalità stabilite da apposito regolamento;
c) i rappresentanti generali, in numero complessivo di ventitre. Ai fini della nomina di venti
di essi, il Collegio dei Probiviri di cui all’art. 42, d’intesa con il Presidente in carica e gli
ex Presidenti della Confederazione, compone una lista di quaranta candidati e la
sottopone, con le modalità stabilite dal regolamento, alla votazione, anche mediante
referendum, dei Presidenti delle Associazioni tanto territoriali quanto di categoria.
Ciascuno di questi vota per non più di quindici candidati e dispone per ognuno degli
eligendi di tanti voti quanti sono quelli spettanti alla Associazione in sede di
Assemblea. Restano eletti i venti candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti. Con le stesse modalità, vengono eletti tre ulteriori rappresentanti generali, scelti
su una lista di sei candidati designati dalle Associazioni territoriali del Mezzogiorno; a
tal fine queste Associazioni dispongono degli stessi voti loro spettanti in sede di
Assemblea e votano per non più di un designando. I Presidente delle Associazioni
territoriali e nazionali di categoria chiamati ad eleggere i tre rappresentanti generali
votano per non più di uno dei designati;
d) i rappresentanti della Piccola industria, in numero di venti, nominati dal Consiglio
centrale per la Piccola industria secondo l’art. 39;
e) otto membri, nominati dal Consiglio centrale dei Giovani imprenditori dell’industria, di
cui all’art. 41.
Ai fini delle precedenti lettere a) e b) il numero dei dipendenti è quello che risulta dal
Registro di cui all’art. 3 per le imprese in regola con gli obblighi contributivi di cui all’art. 13.
Art. 24 – Durata della Giunta
La Giunta scade in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari.
Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente della Confederazione provoca o sollecita le
nomine di cui all’articolo precedente, che di regola debbono avvenire entro il mese di
febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono
l’entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominati all’atto
dell’Assemblea.
Non sono immediatamente rieleggibili nella Giunta da parte della medesima istanza i
membri che vi siano stati nominati allo stesso titolo tre volte consecutivamente. La
disposizione non si applica ai rappresentanti generali e ai membri nominati dal Presidente.
Non sono altresì rieleggibili, per il biennio successivo, coloro che, avendo ricoperto la
carica di componente di Giunta nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la
metà delle riunioni indette.
Per quanto riguarda le Confindustrie regionali e le Federazioni nazionali di settore, queste
sono tenute a prevedere nei loro statuti un conforme periodo di rotazione per i loro
Presidenti, membri di diritto della Giunta.
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Ove nel corso del biennio di cui al I comma venga a mancare un membro di cui all’art. 23,
lettere a), b), d), e), egli è sostituito dall’istanza competente. Venendo a mancare un
membro di cui all’art. 23, lettera c), egli è sostituito dal primo dei non eletti della stessa
lista, con prevalenza, in caso di parità, del più anziano per età. In ogni caso, i membri
subentrati secondo il presente comma restano in carica sino alla scadenza della Giunta.
Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti
alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno
solare.
Art. 25 – Riunioni della Giunta
La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via
straordinaria, quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio direttivo o ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
La Giunta è convocata dal Presidente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti
spediti almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza. In caso di urgenza potrà essere
convocata, sempre con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno
cinque giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.
Art. 26 – Deliberazioni della Giunta
Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più
anziano di età dei Vice Presidenti eletti vi.
Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Probiviri ed i Revisori contabili.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli
astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni
relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.
I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito regolamento.
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Art. 27 – Attribuzioni della Giunta
La Giunta:
a) nomina la Commissione di designazione di cui all’art. 34;
b) propone all’Assemblea il Presidente;
c) nei trenta giorni successivi alla proposta di cui alla precedente lettera b) valuta ed
approva gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività del Presidente
designato, unitamente alla proposta di quest’ultimo concernente la designazione dei
nove Vice Presidenti: il tutto per la successiva deliberazione dell’Assemblea;
d) procede alla nomina di eventuali Vice Presidenti proposti dal Presidente in sedute
successive a quella di cui sub c), ai sensi del V comma dell’art. 30;
e) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti ai sensi
dell’art. 31;
f) nell’ambito del programma approvato dall’Assemblea, specifica le direttive di massima
dell’azione confederale e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma
stesso, ciò anche sulla base delle relazioni che svolgono, almeno una volta all’anno, i
Vice Presidenti elettivi e i Presidenti del Consiglio centrale per la Piccola industria e del
Consiglio centrale dei Giovani imprenditori;
g) formula le direttive per l’ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del
sistema, nonché per le erogazioni delle prestazioni della Confederazione, anche
istituendo, in Italia o all’estero, delegazioni o uffici staccati e definendone funzioni e
competenze;
h) concorre alla nomina del Consiglio direttivo secondo l’art. 28;
i) approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da
sottoporre all’Assemblea;
l) convoca l’Assemblea a norma dell’art. 19 e le sottopone qualsiasi argomento rientrante
negli scopi della Confederazione che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta,
meriti per la sua particolare importanza l’esame e le deliberazioni dell’Assemblea;
m) delibera i regolamenti della Confederazione e di esecuzione dello statuto;
n) esercita gli altri compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e promuove ed attua
quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la
partecipazione degli aderenti alla vita della Confederazione;
o) delibera sull’ammissione dei soci.
Art. 28 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da non più di 32 membri.
Ne fanno parte di diritto, sino a che dura la loro carica:
§ il Presidente della Confederazione;
§ i nove Vice Presidenti elettivi;
§ i due Vice Presidenti di diritto
E' pure membro di diritto del Consiglio direttivo l'ex Presidente della Confederazione che
per ultimo ha rivestito la carica.
Ne fanno parte inoltre dieci membri elettivi, nominati dalla Giunta, nell'ambito di una lista
proposta dal Collegio dei Probiviri di cui all'art. 42 in numero triplo di quello degli eligendi.
Almeno la metà dei candidati proposti deve appartenere alla Giunta in carica.
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Ogni membro della Giunta vota per non più di sette candidati.
Lo stesso Collegio propone alla Giunta, sentito il Consiglio centrale per la Piccola industria
una seconda lista di candidati, composta di sei nominativi di piccoli industriali, fra i quali la
Giunta elegge due ulteriori consiglieri. Ogni membro della Giunta vota per non più di due
candidati.
La Giunta elegge altri due membri del Consiglio, proposti dal Presidente fra le più
significative realtà aziendali e/o associative, nonché ulteriori due membri del Consiglio,
proposti dal Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio centrale per la Piccola
industria, fra gli imprenditori medi o piccoli facenti parte a qualunque titolo della Giunta
stessa.
Qualora nella composizione del Consiglio direttivo non figurassero almeno due
componenti, espressione delle Associazioni meridionali, lo stesso Consiglio, su proposta
del Presidente, coopterà un membro scelto in una rosa di quattro imprenditori indicati dalle
Confindustrie regionali meridionali.
Analogamente, qualora nella composizione del Consiglio direttivo non figurassero almeno
un componente espressione delle Federazioni nazionali di settore e uno espressione delle
Confindustrie regionali, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente, coopterà fino a
due consiglieri scelti fra i Presidenti delle Federazioni nazionali di settore e delle
Confindustrie regionali allo scopo di assicurare le presenze suddette.
Il Consiglio direttivo potrà attribuire, su proposta del Presidente, a singoli Consiglieri,
specifici e temporanei incarichi.
I membri elettivi durano in carica due anni e scadono al termine dello svolgimento
dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente per motivo
diverso dalla scadenza i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a
sostituirli mediante elezioni suppletive, osservati per quanto possibile i precedenti commi
del presente articolo.
La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi al titolo
elettivo previsto dal IV comma del presente articolo.
Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale , il
Vice Direttore generale, ove nominato, nonché, per le materie di rispettiva competenza, i
Direttori di primo riporto che ad essi direttamente riferiscono.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno dodici membri e le deliberazioni
vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con
prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni
relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio direttivo stesso anche fuori del proprio
seno.
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Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese. Esso è convocato dal
Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi
componenti.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e l'elencazione p untuale degli argomenti da trattare.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle
riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano
intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.
I lavori del Consiglio direttivo sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
a) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e della Giunta stabilisce l’azione a breve
termine della Confederazione e decide i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l’attività della Confederazione e ne controlla i
risultati;
c) delibera, su proposta del Direttore generale, lo schema delle funzioni strategiche di
attività che Confindustria deve presidiare;
d) nomina e revoca il Direttore generale e delibera, su proposta dello stesso, la nomina e
la revoca dell’eventuale Vice Direttore generale, nonché dei Direttori di primo riporto
che a loro direttamente riferiscono;
e) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni,
commissioni ed organizzazioni in genere;
f) su proposta del Presidente, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e
le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta, secondo gli
artt. 46 e 47;
g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’ordinaria
amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
h) per assicurare la tempestività d’intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera f)
dell’art. 27, attribuite in via normale alla Giunta per l’attuazione del programma,
comunque con successiva ratifica della Giunta stessa.
Art. 30 - Presidente
Il Presidente della Confederazione è eletto dall’Assemblea su proposta della Giunta.
A tal fine, la Commissione di designazione di cui all’art. 34 sottopone alla Giunta una o più
indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere
sottoposte al voto quelle candidature che siano appoggiate per iscritto dal 15% del
complesso dei voti assembleari.
Entro i trenta giorni successivi alla designazione e prima dell’Assemblea chiamata
all’elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio
mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, di
cui uno per il Centro studi ed uno per i problemi del Mezzogiorno, fino ad un massimo di
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nove. La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la
successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.
In caso di voto negativo dell’Assemblea, entro i successivi trenta giorni, deve essere
costituita una nuova Commissione di designazione.
Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti in carica non raggiunga quello massimo
previsto dall’art. 31, può, inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre all’approvazione della
Giunta nuove nomine.
La carica di Presidente confederale è riservata a tutti i rappresentanti delle imprese
aderenti al sistema organizzativo, con esclusione di quelli di cui al IV comma dell’art. 4, se
l’adesione al sistema è successiva alla data di approvazione del presente statuto.
Il Presidente, dura in carica per un quadriennio, dalla data dell’Assemblea che lo ha
nominato sino alla data dell’Assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno pari
successivo.
Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo
che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai
terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e
procuratori alle liti.
Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria
amministrazione.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni della Assemblea, della Giunta e del
Consiglio direttivo; al coordinamento dell’attività della Confederazione; alla
amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull’andamento delle attività, degli uffici
e dei servizi confederali.
In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo,
riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui
designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti
elettivi.
Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere
convocata entro tre mesi.
Art. 31 – Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella
rappresentanza della Confindustria, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.
A tal fine, l’Assemblea che provvede all’elezione del Presidente e quella che si tiene nel
primo anno pari successivo eleggono, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta, il
Vice Presidente per il Centro studi e quello per i problemi del Mezzogiorno – scelto
nell’ambito di una rosa di quattro imprenditori indicati dalle Confindustrie regionali
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meridionali – nonché un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo
complessivo di nove, che durano in carica un biennio.
Ai Vice Presidenti sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell’attuazione degli
indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta, e in
coerenza con le funzioni strategiche di attività, che Confindustria deve presidiare,
deliberate dal Consiglio direttivo.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato,
il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti
nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria svolta in anno
pari.
I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica consecutivamente per più di otto
anni.
Sono Vice Presidenti di diritto della Confederazione il Presidente del Consiglio centrale per
la Piccola industria ed il Presidente del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori
dell’industria. Essi scadono con il venir meno della loro carica.
Ai due Vice Presidenti di diritto sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro
dell’attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati
dalla Giunta.
Art. 32 – Comitato di Presidenza
Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività confederali è costituito il
Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.
Qualora non siano stati nominati tutti i Vice Presidenti, previsti dal precedente articolo, in
sostituzione degli stessi possono far parte del Comitato di Presidenza fino a due
componenti cooptati dal Comitato di Presidenza fra i membri del Consiglio diretti vo.
Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al mese secondo calendario
prestabilito dal Presidente.
Art. 33 – Comitati tecnici
Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli
indirizzi generali di attività, la Giunta, su proposta del Consiglio direttivo, istituisce ogni due
anni Comitati tecnici in funzione del programma approvato dall’Assemblea.
Spetta ai Comitati tecnici la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre
agli organi confederali che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l’approfondimento
e la definizione di temi specifici di azione.
Sulla base dello specifico regolamento, sono inoltre assegnate competenze particolari ai
Comitati tecnici, costituiti rispettivamente per la materia sindacale e organizzativa.
La Presidenza dei Comitati tecnici è affidata ai Vice Presidenti.
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Spetta al Presidente confederale la nomina dei Presidenti di Comitati tecnici
eventualmente costituiti per tematiche di carattere trasversale o per problematiche
specifiche.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, i componenti dei Comitati, fino ad un
massimo di venticinque, sono nominati dal Presidente confederale, su proposta del
Presidente di ogni singolo Comitato, e scelti tra i rappresentanti delle imprese associate al
sistema confederale.
Sette componenti su venticinque sono nominati su proposta del Consiglio centrale per la
Piccola industria ed uno su proposta del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori.
I Comitati tecnici possono articolarsi in Commissioni di lavoro a durata variabile in base
agli obiettivi assegnati e con un numero di componenti determinato dal Presidente del
Comitato tecnico di riferimento.
Per le modalità di funzionamento dei Comitati tecnici trovano applicazione le disposizioni
dello specifico regolamento.
Art. 34 – Commissione di designazione
Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei soci
per l’elezione del Presidente confederale.
A tal fine, nel mese di gennaio dell’anno di rinnovo, gli ex Presidenti della Confederazione
insieme al Presidente confederale formano, a maggioranza dei presenti, una rosa di nove
nominativi, da sottoporre alla Giunta confederale.
La rosa definitiva deve essere comunicata al Segretario della Giunta il giorno precedente il
voto; di essa possono far parte rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato
una significativa esperienza associativa e che si siano particolarmente distinti per capacità
professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in carica di
un’organizzazione confederata.
La Giunta vota a scrutinio segreto, con un massimo di due preferenze, ed elegge i tre
componenti della Commissione di designazione che deve esaurire il suo mandato nei 45
giorni successivi a quello dell’elezione, con ampia discrezionalità di procedura e con
possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.
Art. 35 – Consulta dei Presidenti
La Consulta dei Presidenti delle organizzazioni confederate è convocata dal Presidente
almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della Giunta.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della
riunione e l’elencazione puntuale degli argomenti da trattare.
La Consulta è la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di
rappresentanza e tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra
Confindustria e le altre componenti del sistema; in tale quadro:
§ esamina con la Presidenza confederale lo sviluppo dei programmi a breve termine;
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§ riferisce alla Presidenza sulla evoluzione delle istanze della base sui problemi di
generale interesse del sistema;
§ coordina e armonizza, con particolare riferimento alle iniziative verso l’esterno, le azioni
a breve termine.
La Consulta è presieduta dal Presidente della Confederazione.
Partecipano alla Consulta anche i Direttori o Segretari delle organizzazioni di cui al I
comma del presente articolo nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della
Confederazione per le materie di loro competenza in discussione.
La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie
poste all’ordine del giorno.
Art. 36 – Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali
Almeno tre volte all’anno viene convocata dal Presidente la Conferenza dei Presidenti
delle Confindustrie regionali.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e l’elencazione puntuale degli argomenti da trattare.
La Conferenza esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui problemi di carattere o
di interesse regionale. Può inoltre esprimere parere su altre problematiche. Svolge infine
una funzione di coordinamento e di interazione dell’attività delle Confindustrie regionali.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Confederazione o dal Vice Presidente
responsabile.
Hanno diritto di partecipare alla Conferenza anche i Presidenti delle Federazioni nazionali
di settore.
Alla Conferenza partecipano anche i Direttori e segretari delle organizzazioni interessate,
nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della Confederazione per le materie di loro
competenza in discussione.
Possono essere invitate, da chi presiede, persone esperte nelle materie da trattare.
Art. 37 – Centro studi
Il Centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi della Confederazione, un’attività scientifica
autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere
economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa a dare alla Confederazione una più
approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei
fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.
Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Confederazione su
particolari argomenti ad esso sottoposti; inoltre, propone ed elabora le linee della attività
culturale della Confederazione.
Al Centro studi è preposto un Vice Presidente.
27
Il Centro studi si avvale di un Comitato scientifico composto di persone di chiara
competenza, nominate dal Consiglio direttivo su proposta del Vice Presidente di cui al
comma precedente.
Il Comitato scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la metodologia dei piani di
ricerca.
La struttura, la composizione ed il funzionamento del Centro studi sono ulteriormente
disciplinati dal regolamento.
Il Vice Presidente preposto al Centro studi svolge, almeno una volta all’anno, alla Giunta
una relazione sull’attività e i programmi del Centro stesso.
Art. 38 – Direttore generale
Il Direttore generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell’esecuzione delle attività
confederali.
E’ responsabile del funzionamento della struttura di Confindustria e sovraintende a tutta
l’attività della stessa.
Sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria di Confindustria e prepara il
bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.
Propone al Consiglio direttivo l’articolazione delle funzioni strategiche e la nomina o la
revoca dell’eventuale Vice Direttore generale e dei Direttori di primo riporto.
Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione dei Direttori di primo
riporto.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali di Confindustria.
Art. 39 – Consiglio centrale e Comitato di Presidenza per la Piccola industria
Il Consiglio centrale per la Piccola industria esamina, in seno alla Confederazione, i
problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista
sulle questioni generali interessanti l’industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli
o
Traduzione - Rumeno Anexa B la nr. de inregistrare 53.141/3990
Timbru in valoare de 20.000 Lire.
STATUT
TITLUL I
CONSTITUIRE – SEDIU – DURATA
ART.1
Se constituie o Societate cu responsabilitate limitata denumita “F.IMM FATTURAZIONI IMMEDIATE s.r.l.”
ART.2
Societatea isi are sediul legal in ROVIGO, Viale delle Industrie n.9.
Administratorul Unic va putea infiinta agentii si reprezentante si in alte locuri.
Domiciliul legal al fiecarui asociat se intelege ca fiind ales la sediul social.
ART.3
Durata Societatii este stabilita de la data intocmirii actului constitutiv pana la data de 31 decembrie 2000 (doua mii) si va putea fi prelungita.
TITLUL II
SCOPUL SOCIETATII
ART.4
Societatea are drept scop:
Punctul XXX – din procesul sau verbal.
TITLUL III
CAPITALUL SOCIAL – COTE PARTI
ART.5
Capitalul Social este de 20.000.000 Lire (douazeci milioane lire) impartit in mai multe cote parti a cate 1.000 Lire (o mie).
ART.6
Cotele sunt nominative si confera dreptul la un vot pentru fiecare 1.000 (o mie) lire detinute.
Cazul de coproprietate este reglementat prin Lege.
ART.7
In cazul retragerii unuia dintre Asociati, cu cesiunea ulterioara a cotei parti detinute, ceilalti Asociati vor avea dreptul de preemţiune in cumpararea cotei asociatului retras; acest lucru este valabil si in cazul mostenitorilor unui asociat defunct si in cazurile in care unul dintre asociati doreste sa vanda o parte din cota sa.
Dreptul de preemtiune trebuie sa fie exercitat in termen de cincisprezece zile de la primirea scrisorii recomandate prin care trebuie sa fie comunicate propunerile.
TITLUL IV
ADUNAREA ASOCIATILOR
ART.8
Adunarea se convoaca de catre Administratorul Unic la sediul social sau in alta parte, in functie de indicatiile din avizul de convocare. Convocarile Adunarilor se fac prin intermediul scrisorii recomandate expediata persoanelor interesate cu cel putin opt zile nelucratoare inaintea reuniunii.
Se considera insa valabile Adunarile care nu au fost convocate precum se specifica mai sus, in cazul in care este prezent si reprezentat intregul capital social si Administratorul Unic.
(...)
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Traduzione - Rumeno BMW Z4
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Placerea de a conduce
CEL MAI FRUMOS MOD DE A PRINDE ORICE RAZA DE SOARE / E FRUMOS SA TE BUCURI DE FIECARE RAZA DE SOARE
Vantul care adie prin parul tau, primele semne ale verii care vine si fiorul adrenalinei de fiecare data cand accelerezi – nimic nu se compara cu o plimbare prin natura (prin peisajele de tara) care se trezeste incet la viata, intr-un BMW decapotabil. Armonia dintre eleganta si energie face aceasta perioada a anului atat de frumoasa – si fiecare BMW, atat de special. Pe cat de eficient, pe atat de dinamic, nu exista un mod mai bun de a trai libertatea (totala), decat din spatele volanului unui BMW decapotabil, cu acoperisul coborat, sub razele soarelui.
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Titoli di studio per la traduzione
Graduate diploma - University of Bucharest. Faculty of Foreign Languages (Italian/French section)
Esperienza
Anni di esperienza: 16 Registrato in ProZ.com: Oct 2014.
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, GarageBand, iMovie, Primavera Project Planner, Powerpoint
I'm a Senior copywriter and an advertising professional with 9 years experience and also a foreign languages teacher and translator with 16 years experience for English, Italian and French.
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